Superbonus e General Contractor: l’agenzia delle entrate chiarisce quali spese sono detraibili

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Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus quando i lavori sono realizzati tramite contratti di appalto e subappalto con il coinvolgimento di un general contractor.

La risoluzione chiarisce che la figura del general contractor, pur pienamente legittima sul piano dell’autonomia contrattuale, è priva di una qualificazione giuridica tipizzata nei rapporti tra privati. La sua natura dipende esclusivamente dalle obbligazioni contrattualmente assunte. Sulla base di tale premessa, il documento introduce una distinzione fondamentale tra due figure:

– Il general contractor “puro” svolge esclusivamente attività di coordinamento, fungendo da intermediario nella gestione dei rapporti con professionisti e imprese esecutrici: il relativo corrispettivo non è direttamente imputabile all’intervento agevolato e non dà pertanto diritto alla detrazione né allo sconto in fattura;

– Il general contractor “appaltatore” assume invece l’obbligazione di eseguire i lavori: in tal caso il corrispettivo è detraibile e può accedere allo sconto in fattura, nel rispetto dei limiti di congruità e delle condizioni previste dalla normativa.

Il principio alla base di tale distinzione, già affermato nella circolare n. 30/2020 e confermato dalla circolare n. 23/2022, è quello della diretta imputabilità della spesa all’intervento edilizio ammesso alla detrazione. In applicazione dello stesso principio, restano esclusi dalla detrazione anche i compensi riconosciuti all’amministratore di condominio per gli adempimenti connessi all’accesso al Superbonus.

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