Superbonus, meno burocrazia!

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Gli interventi destinati all’efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, sono da inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Superato, quindi, l’obbligo di attestazione dello stato legittimo dell’edificio oggetto degli interventi. Così l’art. 33 del dl 31/05/2021 n. 77 (decreto «Semplificazioni»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31/05/2021 n. 129, avente per oggetto le «Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana», in vigore dal 1° giugno scorso, che è intervenuto sull’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Innanzitutto, il provvedimento interviene sugli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lett. e), comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), confermando la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche se i detti lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico, di cui al comma 4, del citato art. 119, quindi anche congiuntamente agli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013 (sisma bonus), e non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico.

Nel caso in cui i detti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente con quelli di efficientamento trainanti (cappotto e sostituzione degli impianti di riscaldamento) è utile ricordare la necessità di ottenere un miglioramento energetico di almeno due classi, ai sensi del comma 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Un ulteriore intervento concerne i lavori eseguiti da taluni enti del Terzo settore, in particolare dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cui all’art. 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, che svolgono attività nell’ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che detengono immobili censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e comodato d’uso gratuito, con esclusione delle locazioni, sempre che il contratto di comodato sia stato regolarmente registrato in data certa e anteriore al 1° giugno (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni).

Per questi enti, in possesso delle citate caratteristiche, il nuovo comma 10-bis, come introdotto nell’art. 119 del dl 34/2020, prevede che «il limite di spesa ammesso alle detrazioni» previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come rilevabile dal rapporto Immobiliare dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del dlgs 385/1993; di fatto, si ritiene che il limite sia proporzionalmente incrementato in presenza di superficie dell’immobile superiore alla detta media.

Infine, il provvedimento sostituisce totalmente il comma 13-ter dell’art. 119 e, con riferimento al 110% ma con l’esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, dispone che gli interventi eseguiti per l’efficientamento energetico devono considerarsi di manutenzione straordinaria, con la conseguenza che si rende necessaria la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, con l’obiettivo di superare l’impasse determinato dall’asseverazione dello stato legittimo degli immobili, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9-bis del dpr 380/2001 (T.u. edilizia), stante il fatto che tale comunicazione non richiede la citata attestazione di stato legittimo.

In effetti nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo, ottenuto per la costruzione dell’immobile oggetto degli interventi o del provvedimento che ha consentito la legittimazione o l’attestazione che la costruzione è stata completata in data anteriore all’1/09/1967; la conseguenza è che il beneficio sancito dall’art. 49 del dpr 380/2001 decade soltanto per mancata presentazione della Cila, per l’esecuzione di interventi difformi, per l’assenza dell’attestazione richiesta e per non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste.

fonte: Italiaoggi

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