Richieste di consulenza giuridica: pronte le disposizioni applicative

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Disciplinati i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze, nonché la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte

Pubblicato, lo scorso 27 giugno, il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le disposizioni applicative in tema di consulenza giuridica. Questo istituto è stato previsto dal Dlgs n. 219/2023 che, in attuazione della riforma fiscale, ha introdotto l’articolo 10-octies nello Statuto dei diritti dei contribuenti.

In base a tale disposizione, l’Amministrazione finanziaria può offrire, su richiesta, consulenza giuridica a specifici soggetti individuati dal citato articolo, quali, ad esempio, associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali o amministrazioni statali, per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardino singoli contribuenti.

Il decreto, all’articolo 1, disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica, nonché la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

Dopo aver definito la consulenza giuridica come l’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione finanziaria, diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti (articolo 2), il decreto si sofferma sul contenuto dell’istanza di consulenza (articolo 3), per poi disciplinare l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione (articolo 4).

In particolare, l’istanza deve contenere:

i dati identificativi del richiedente e dell’eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di soggetti non residenti

la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale

le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa

l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta, con l’illustrazione sintetica delle motivazioni

la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’istanza, essa deve essere allegata alla stessa.

Qualora l’istanza sia carente in relazione all’indicazione delle specifiche disposizioni tributarie per cui sussiste incertezza interpretativa (articolo 3, comma 1, lettera c), o con riferimento alla soluzione proposta (articolo 3, comma 1, lettera d), o ancora relativamente ai profili che attengono alla sottoscrizione (articolo 3, comma 1, lettera e), l’Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consulenza, invita a regolarizzare la domanda. Il contribuente deve provvedere entro trenta giorni dalla data in cui tale invito è ricevuto. Si precisa che il termine con cui gli uffici richiedono tale regolarizzazione è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e, qualora scada di sabato o in un giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.

All’istanza deve essere, altresì, allegata copia della documentazione ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito interpretativo, a meno che tale documentazione non sia già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente.

Qualora non sia possibile fornire una risposta all’istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l’ufficio potrà chiedere, una sola volta ed entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, di integrare la documentazione presentata entro il termine di sessanta giorni.

L’istanza si intende rinunciata:

nell’ipotesi di mancata regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito, nei casi in cui l’istanza sia carente dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e)

qualora la documentazione non venga integrata nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; si precisa che il decreto fa salva, in quest’ultimo caso, la possibilità di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Con riferimento alle tempistiche, il termine per la risposta alle domande di consulenza è di centoventi giorni dalla ricezione della relativa istanza. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dell’istanza carente dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e nell’ipotesi di richiesta di documentazione integrativa, tale termine decorre rispettivamente dalla comunicazione della regolarizzazione dell’istanza stessa e dalla ricezione dei nuovi documenti prodotti.

Il termine di centoventi giorni ha natura ordinatoria, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, qualora scada di sabato o in un giorno festivo, viene differito al primo giorno successivo non festivo. La sospensione di tale termine opera, altresì, ogniqualvolta sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione. Nei casi in cui tale parere non sia, però, reso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’ufficio dovrà dichiarare l’istanza di consulenza giuridica improcedibile.

Si precisa che la risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria sarà comunicata al soggetto istante e pubblicata sul sito istituzionale della stessa. È demandata, invece, a successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione degli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, nonché delle modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione delle stesse.

L’articolo 5 individua, invece, le ipotesi di inammissibilità dell’istanza. Nello specifico quest’ultima è dichiarata inammissibile, con indicazioni delle relative ragioni, se:

è presentata da un soggetto diverso da quelli previsti dall’articolo 10-octies, dello Statuto dei diritti del contribuente

è priva dei dati identificativi dell’istante, dell’eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di soggetti non residenti

è priva della descrizione della problematica fiscale di carattere generale

riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica

non ricorrano obiettive condizioni di incertezza in quanto l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall’istante

ha a oggetto la medesima questione sulla quale l’istante ha già ottenuto una risposta dall’Amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente

verte su questioni per le quali l’istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell’istanza.

L’articolo 6 disciplina gli effetti della consulenza giuridica. Nello specifico prevede che:

le risposte non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all’articolo 10-octies, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione

la presentazione dell’istanza di consulenza giuridica non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti di cui 10-octies, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il medesimo articolo, inoltre, sancisce l’inoppugnabilità delle risposte alle istanze di consulenza giuridica.

L’articolo 7, poi, regola il regime transitorio di applicazione del decreto, statuendo che le disposizioni dello stesso si applicano ai procedimenti aventi a oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle Finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, nonché le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione delle stesse.

L’articolo 8, infine, dà atto che dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: Fisco oggi

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