Affitti: Contratti validi anche senza certificazione energetica

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Un pasticcio relativo al l’Ape (l’attestato di prestazione energetica) è stato combinato dal legislatore nella confusione normativa di fine 2013: non si sa più se la nullità per mancata allegazione del l’attestato ai contratti di compravendita, donazione e locazione sia solo rimandata o sia stata definitivamente cancellata dal nostro ordinamento.

Per capire la questione, occorre procedere con ordine attraverso la successione delle norme che hanno disciplinato questa materia. Si inizia dunque con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 90/2013, il quale, tra l’altro, ha sancito (sostituendo l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) che nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici:

– il proprietario era tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005);

– doveva essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dovevano dar atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Ape, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005);

– l’Ape doveva essere allegato al contratto, a pena di nullità del contratto stesso (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005).

È poi intervenuto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (il cosiddetto decreto “destinazione Italia”, in vigore dalla vigilia di Natale) il quale ha introdotto un nuovo comma 3 all’articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, sostituendo per intero i precedenti commi 3 e 3-bis e sancendo che:

– nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Ape, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici;

– copia dell’Ape deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;

– in caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti contraenti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3mila a euro 18mila; la sanzione è da 1.000 a 4mila euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Fin qui era tutto abbastanza chiaro. Senonchè è poi intervenuta la legge di stabilità per il 2014, il cui articolo 1, comma 139, dispone (dal 1° gennaio 2014) che la vigenza dell’articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005 (invero abrogato nel frattempo dal Dl 145/2013 e che, come visto, sanciva la nullità per mancata allegazione dell’Ape) sarebbe stata rimandata al momento in cui entrerà in vigore la normativa regolamentare attuativa dell’Ape, prevista dall’articolo 6, comma 12, Dlgs 192/2005.

Insomma, se si sfoglia il decreto “destinazione Italia” la sanzione di nullità per mancata allegazione dell’Ape sembra cancellata dal sistema; se invece si consulta la legge di stabilità se ne trae che la nullità sarebbe stata messa in stand by in attesa di riemergere in occasione dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell’Ape.

Dovrebbe comunque essere la prima l’interpretazione giusta, perché quando la legge di stabilità interviene sull’articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, si tratta di un inutile intervento su un comma già morto (per essere stato abrogato) e che, come tale, non può essere implicitamente resuscitato.

Ciò che è chiaro è invece che, attualmente, la nullità per mancata allegazione non c’è più e che:

– ai contratti di compravendita e agli altri atti traslativi a titolo oneroso di edifici, l’Ape deve essere allegato (e l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica del bene acquistato), a pena dell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

– nel caso di donazione, l’Ape non va allegato, ma l’immobile ne va comunque dotato (ma il donatario non deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile stesso);

– nel caso di locazione di singole unità immobiliari, l’Ape non va allegato, ma l’unità immobiliare ne va comunque dotata (e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di aver ottenuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell’edificio);

– nel caso di locazione di intero edificio, l’Ape deve essere allegato (e il conduttore deve dichiarare di avere ricevuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica del l’edificio).

Fonte: il Sole 24 Ore

Articolo di Angelo Busani.

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