Aliquota in bilico per il visto pagato l’anno successivo ai lavori

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Non è chiaro se la parcella per il fiscalista vada valutata come «congrua»
Non solo aspetto soggettivo e fiscalità. L’applicazione pratica del superbonus spesso “si inceppa” anche su altre questioni, di natura più operativa.

La circolazione del bonus del 110% tramite cessione del credito e sconto in fattura necessita dell’apposizione del visto di conformità, con la recente conferma da parte della circolare 19/E/2022 dell’inefficacia in quest’ambito delle deroghe degli interventi “in edilizia libera” e d’importo complessivamente non superiore a 10mila euro. Lo stesso adempimento è imposto – per le spese sostenute dal 12 novembre scorso anche a chi mantiene la detrazione in dichiarazione.

Il “visto”, quindi, è diffusissimo ma, ciò nonostante, ci si interroga ancora su questioni importanti. Normalmente le spese professionali detraibili (come, appunto, l’onorario per il visto) sono soggette all’asseverazione di congruità (in base al Dm 17 giugno 2016) ma il documento Fnc/Cndcec del 19 aprile 2021 (di cui si auspica un aggiornamento dopo un anno di modifiche normative) cita altri riferimenti tariffari e anche l’Enea, che sembrava sostenere la necessaria attestazione anche della congruità di questa spesa, nelle tabelle diffuse con le Faq dello scorso mese di aprile pare trattare il visto come un onere privo di asseverazione. Anche perché, come più volte osservato (si veda Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022), non rientra certo nelle competenze di un tecnico – ingegnere o termotecnico che sia – attestare la congruità di un visto rilasciato da professionisti fiscali o Caf.

Sempre in tema di detraibilità, per i visti rilasciati nel 2022 su bonus facciate terminati nel 2021 da qualche parte si sostiene che il risparmio fiscale andrebbe conteggiato al 90% (e non al 60%), perché il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del Dl 34/2020 ricollega la detraibilità dell’onere all’aliquota di detrazione dell’intervento. Il nodo va sciolto, come quello riguardante le imprese, per le quali si sta ponendo la questione dei visti rilasciati nel 2022 a fronte di interventi edilizi terminati nel 2021: il tentativo (interpretativamente in salita) è quello di attribuire anche a questa spesa una competenza 2021, per sommare l’importo a quello dell’intervento e far circolare la somma unitariamente, situazione sicuramente più comoda.

Occorrerebbe muoversi in analogia a quanto sostenuto per le spese di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016), ma per il 110% un chiarimento simile manca all’appello.

Fonte: sole24h

 

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