Barriere architettoniche, vale il criterio di cassa

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Barriere architettoniche, per le persone fisiche ai fini dell’imputazione delle spese occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in tre diverse risposte a interpello pubblicate lunedì 23 maggio (n. 291/2022, n. 292/2022 e n. 293/2022) in relazione alla detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. I casi sono rispettivamente quello di proprietario di un’unita abitativa in un condominio composto da dodici appartamenti, quello di un proprietario di una villetta di categoria catastale A/7 dislocata su più piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno e infine quello di un condominio minimo. In tutti e tre le circostanze, l’Agenzia ha proceduto a ricordare che, ai sensi del comma 4 del citato art. 119-ter, «ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». Ebbene, ricorda l’Agenzia, ai fini della detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022, «dal momento che la norma si riferisce alle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono». Ricordando dunque, che la detrazione sovrapponibile al Superbonus e al bonus ristrutturazioni, l’Ade ha così sottolineato che l’unico criterio a cui occorrerà fare riferimento per il bonus barriere architettoniche 2022 è quello di cassa.

Fonte: italiaoggi

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