Bonus affitti

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NEL MODELLO UNA SPECIFICA SEZIONE SULLE PROSSIME RIDUZIONI
Contributo affitti al futuro
L’istanza per il contributo a fondo perduto sugli affitti strizza l’occhio al futuro.

Il termine di presentazione delle domande scade prima del periodo temporale di fruizione del bonus dunque il modello prevede una specifica sezione sulle «riduzioni future» ovvero quelle previste ma non ancora comunicate all’agenzia delle entrate.

Il bonus in commento è quello introdotto con l’articolo 9-quater della legge 176/2020 (legge di conversione del dl 137/2020 il decreto ristori) che concede un contributo a fondo perduto ai locatori che riducono ai propri inquilini di immobili abitativi i canoni d’affitto relativi alle mensilità del 2021.

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Con il provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, l’agenzia delle entrata ha definito le modalità applicative ed i termini di presentazione dell’istanza necessaria per richiedere il bonus stabilendo che la trasmissione può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

Dal mix tra norma e provvedimento nasce però un problema applicativo e «l’acrobatica» soluzione trovata.

A livello temporale norma e scadenza per l’invio delle istanza non si coordinano in maniera lineare.

La norma infatti consente che vi siano accordi di riduzioni per tutto il 2021 ma la scadenza per gli invii delle istanze per ottenere il bonus termina il 6 settembre dello stesso anno, ben 4 mesi prima del termine previsto per stipulare l’accordo.

La soluzione trovata dall’agenzia delle entrate è la previsione della sezione «dati della rinegoziazione programmata» nel modulo per la presentazione dell’istanza.

La sezione va utilizzata qualora l’accordo tra inquilino ed affittuario non sia stato formalizzato e/o comunicato all’agenzia delle entrate prima dell’invio della domanda e prevede una casella con la quale il locatore dichiara che intenderà procedere ad una rinegoziazione del canone entro il 31 dicembre 2021.

Resta il vincolo, stabilito al comma 2 dell’articolo 9-quater della legge 176/2020 e definito anche nel provvedimento citato dell’agenzia delle entrate al paragrafo 4.1, che la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata alla stessa agenzia con modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) entro il 31 dicembre 2021. Questo, in realtà, è un requisito temporale dettato dall’agenzia delle entrate poiché il citato comma 2 dell’articolo 9-quater si limitava unicamente a indicare che ai fini del riconoscimento del contributo il locatore è tenuto a comunicare la riduzione, senza quindi prevedere un termine per tale adempimento.

I pagamenti dal 2022

Proprio per consentire il controllo degli invii dei modelli RLI, solo successivamente alla data del 31 dicembre 2021 l’agenzia delle entrate inizierà a procedere con i pagamenti.

Come specificato al punto 4.3 del provvedimento, l’agenzia delle entrate controllerà la coerenza dei dati indicati nell’istanza con i contratti di locazioni registrati e le relative rinegoziazioni presenti in anagrafe tributaria.

Ai fini della quantificazione dell’ammontare spettante, per i contratti cessati anticipatamente nel corso del 2021, saranno considerate unicamente le mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

Va ricordato che il contributo effettivamente concesso ad ogni richiedente sarà frutto di un parto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

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