CEDOLARE SECCA AL 10%!!!

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Entra in vigore sabato 29 marzo il tanto atteso “Decreto emergenza abitativa” (Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47), portando con sé buone speranze ma anche forti dubbi.
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 28.3.2014 il Decreto volto a favorire l’edilizia sociale, a garantire una maggior offerta di alloggi popolari e a promuovere gli affitti concordati.

Un Decreto che si è fatto sicuramente attendere, in quanto risale al 12 marzo scorso l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Un lasso di tempo, questo, necessario per le verifiche di costituzionalità e di copertura economica: verifiche a seguito delle quali, purtroppo, il bonus mobili non ne è uscito indenne.

Ma entriamo nel merito della disposizione, analizzando le più importanti novità.
Cedolare secca al 10% per gli affitti concordati – La novità più rilevante riguarda l’abbattimento di aliquota per la cedolare secca che, dopo essere stata già ridotta dal 19 al 15% per il 2013, passa al 10% per tutto l’anno 2014.
Sebbene, infatti, l’entrata in vigore del decreto sia fissata, come detto, per il 29 marzo, la disposizione avrà i suoi effetti sin dal 1° gennaio 2014, rendendo estremamente conveniente questa nuova forma di tassazione.
Attenzione, dunque, quest’anno, agli opportuni calcoli di convenienza. Con l’aliquota imponibile pari al 95% per i canoni soggetti a tassazione ordinaria (in quanto, come noto, è stato ridotto l’abbattimento forfettario dal 2013) la cedolare secca acquista un certo appeal, soprattutto se applicata ai contratti a canone concordato per i Comuni ad alta densità abitativa.
Viene infine confermata la possibilità di applicare la cedolare sulle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro se sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
La deduzione per le imprese – Altra importante forma di deduzione è prevista per le imprese che costruiscono o recuperano alloggi da destinare a edilizia sociale, le quali potranno beneficiare di un abbattimento pari al 40% dei canoni di locazione per le nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e recupero degli alloggi esistenti.
Le imprese non potranno però beneficiare sin da subito di questa nuova forma di deduzione, in quanto sono richiesti i necessari decreti attuativi.
La detrazione per gli inquilini – Come già anticipato nei giorni scorsi, per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale spetterà una detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Le altre misure – Altre importanti misure riguardano il finanziamento di un programma di recupero degli alloggi ex Iacp inagibili (Istituto Autonomo Per Le Case Popolari , ora alloggi di Edilizia residenziale pubblica), nonché contributi a favore delle famiglie con sfratto esecutivo e programmi di alienazione degli alloggi ex Iacp.
Viene inoltre prevista la possibilità di riscattare la casa dopo 7 anni dall’assegnazione per gli inquilini di alloggi sociali e vengono stanziati nuovi fondi per il sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole.
Il bonus mobili – Penalizzazioni in vista per il bonus mobili che, oltre alla ormai nota soglia dei 10.000 euro ne acquista un’altra.
Le spese per arredi non potranno difatti superare la spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione.
Mancainfatti all’appello la sperata disposizione che aveva trovato spazio nello schema di decreto, la quale avrebbe scongiurato l’applicazione delle novità previste dalla Legge di stabilità.
Il vero problema, in questo caso, però, riguarda la mancata previsione della data a decorrere della quale il limite dovrebbe essere valido.
Pare ovvio ritenere che il nuovo limite possa essere applicato solo alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014: diventa quindi rilevante la data di effettuazione del bonifico o quella di utilizzo della carta di debito o credito.
È infatti da rilevare come il nuovo limite fosse stato introdotto dalla Legge di stabilità 2014 (entrata in vigore proprio il 1° gennaio), sebbene sia stato poi cancellata dal decreto Salva Roma-bis, lasciato decadere dal Governo Renzi.
Quindi, a rigor di logica, dovrebbe essere necessario ritornare alla data prevista dalla Legge di stabilità e considerare la stessa come data di decorrenza della nuova disposizione.
Desterebbe invece notevoli perplessità l’applicazione del limite anche alle spese per il 2013, in quanto le istruzioni dei modelli dichiarativi non riportano in alcun modo tale precisazione.

Fonte:Studio Da Canal

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