Congruità delle spese per la sostituzione degli infissi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di congruità delle spese per la sostituzione degli infissi. Secondo quanto chiarito con la risposta n. 1/2024, in un lavoro che riguarda la sostituzione delle persiane e degli infissi, il tecnico abilitato incaricato di attestare la congruità delle spese dell’intervento trainato dovrà fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa. Non conta dunque il listino prezzi regionale aggiornato successivamente alla data dell’acquisto.

Per attestare la congruità delle spese per la sostituzione degli infissi, quindi dell’intervento trainato, è necessario fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa. L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base a quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione di cui all’articolo 121 del medesimo decreto, per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3­ter dell’articolo 14 del decreto­ legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Il comma 13­bis stabilisce poi che “l’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”.

La circolare n. 23/E del 2022 precisa inoltre che “come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: ‘Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione’), lo ‘Stato Avanzamento Lavori’ riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Alla luce di ciò, la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione, deve essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Fonte Fisco Oggi

 

 

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