Esentati dall’Imu i proprietari di immobili abusivamente occupati

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Si vuole segnalare una interessantissima Sentenza della Commissione Regionale Toscana del 19/1/2022 n.67/1/22, con la quale esenta dal pagamento del tributo più odiato dagli italiani il proprietario a cui è stato occupato abusivamente un immobile.

Secondo la Sentenza il proprietario non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà, né un godimento diretto né mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo; al contrario, è costretto a subirne un deterioramento del bene con conseguente diminuzione del valore patrimoniale. Il proprietario, pertanto, non è tenuto al pagamento dell’IMU, mancandone, si legge nella sentenza, il presupposto applicativo dell’imposta.

Il presupposto era sorto a seguito di un’istanza di rimborso IMU, richiesto dal proprietario che aveva regolarmente versato l’imposta al fine di non pagare sanzioni ed interessi.

Il presupposto per il pagamento del tributo, in base alle norme vigenti, è il “possesso di immobili” a vari titoli, ma l’interpretazione della giurisprudenza non è univoca.

La Cassazione, con diverse Sentenze, infatti, considera sempre dovuta l’imposta dal titolare del godimento dei diritti reali, che prescinde dalla redditività del bene (Cassazione 7800/2019).

Secondo la più recente (Cassazione n.2966/2022), il presupposto si fonda sul potere, di fatto, sulla cosa, che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

Al contrario, la giurisprudenza di merito propende per il pagamento dell’IMU, apparendo contrario al principio della capacità contributiva di cui l’art.53 della Costituzione (vedasi CT Reg. Le della Lombardia n.4133/2019 in cui si afferma che l’IMU non è dovuta quando il titolare dei diritti reali è “stato spogliato con clandestinità e senza aver stipulato alcun preventivo contratto”, o la CT Prov.le di Roma sentenza n.26532/2017, secondo cui l’IMU/ICI è dovuta dal proprietario “solo quando quest’ultimo non sia stato privato del possesso e manchi nell’occupante l’animus rem sibi habendi”).

L’attuale norma in tema di IMU, purtroppo, non pare ammettere l’occupazione abusiva quale causa di esenzione del pagamento del tributo (CT Reg. Lazio 2858/2021)

Il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli immobili, purtroppo, sarà sempre più attuale, data la situazione di crisi tra pandemia, guerra e conseguenza crisi energetica. L’UPPI sarà sempre al fianco dei proprietari che subiscono tali ingiustizie. Speriamo che il nuovo Governo ci ascolti e modifichi questa norma ingiusta nei confronti dei proprietari che vogliono pagare le giuste imposte.

Rag. Andrea Casarini

Presidente Provinciale UPPI Bologna

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