Il nuovo Sal non vincola alle scelte già effettuate dal contribuente

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Le scelte. A ogni pagamento fa capo una differente comunicazione e possono cambiare sia il cessionario che la formula (detrazione, sconto, cessione)
Regole sulla cessione del credito e sconto in fattura definite dalle Entrate con la circolare 19/E/2022,  resta il problema di chi, in questi quasi due anni di applicazione del Superbonus, si accorge ora di essersi comportato diversamente rispetto alle indicazioni delle Entrate.
In merito alla cessione, le idee sono ora più nitide con riferimento al divieto di tenere comportamenti non omogenei («cessioni parziali»), anche seguendo il comma 1-quater dell’articolo 121 del Dl 34/2020.
Dalle comunicazioni di opzione inviate dal 1° maggio, per il soggetto che riceve il credito (anche al terzo o quarto passaggio, con tutte le limitazioni del caso) il driver è costituito dalle singole quote annuali in cui è suddiviso il credito, ciascuna contraddistinta da un codice identificativo univoco, le quali non possono essere ulteriormente frazionate (mentre l’utilizzo nel modello F24 ha solo il vincolo temporale della “scadenza” al termine del singolo periodo d’imposta). Si può, quindi, cedere la quota 2022 a un soggetto e quella 2023 a un altro, oppure utilizzare quest’ultima in compensazione. e così via. Per le comunicazioni di opzione inviate sino al 30 aprile, l’Agenzia conferma che non sussistono né codifiche né divieti di cessione parziale.
Per il primo bengeficiario del bonus, invece, l’elemento su cui focalizzare l’attenzione per non sbagliare la cessione è il codice intervento, da individuarsi tra i 27 contenuti nelle istruzioni alla comunicazione di opzione (provvedimento 3 febbraio 2022).
Le opzioni per i Sal
Per quanto riguarda gli stati di avanzamento lavori, come affermato dalla risposta ad interpello 279/2022, interventi contraddistinti da codici differenti (anche se realizzati dal medesimo fornitore) possono essere oggetto di comportamenti differenti da parte del beneficiario. La circolare 19/E/2022 conferma quanto già sostenuto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 maggio scorso), ossia che si può esercitare l’opzione in maniera diversa in relazione ai singoli Sal di un intervento unitario (con i noti requisiti se riguardanti il superbonus), in quanto a ognuno di essi fa capo una differente comunicazione. Aspetto da non trascurare per i bonus ordinari, dove non c’è alcun limite ai Sal. Quindi, si può cedere il primo Sal al soggetto A e il secondo al soggetto B, oppure optare, su quest’ultimo importo, per la detrazione.
A nostro avviso si dovrebbe giungere allo stesso risultato in caso di spese sostenute, per lo stesso intervento, in anni diversi, perché, anche in questa ipotesi, si originano comunicazioni differenti. Ovviamente il contribuente può sempre cedere tutte le rate residue non utilizzate in dichiarazione, come previsto dal punto 1.3 del Provvedimento del 3 febbraio 2022.
Sconto in fattura
Lo sconto in fattura, invece, “ragiona” diversamente. Sin dalla circolare 24/E/2020 sappiamo che può essere anche parziale, per una qualunque frazione del corrispettivo (per esempio il 15%), ma dalla circolare 19/E/2022 si comprende che ci sono vincoli fino ad ora sconosciuti: ciascuna fattura relativa all’intervento deve riportare lo sconto in ugual misura e la quota restante di corrispettivo (per esempio il 40% su un bonus facciate “scontato” del 60% nel 2022) deve essere pagata con bonifico tracciato. Per quanto si cerchi di far passare il messaggio che queste indicazioni fossero già chiare in precedenza, riteniamo che molti contribuenti non le abbiano seguite alla lettera, per cui sarebbe il caso di tranquillizzare gli operatori sui comportamenti passati, nello spirito del comma 5-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Fonte: sole24h

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