Rimozione dell’antenna centralizzata condominiale

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Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza 11 gennaio 2012 n. 144
Con la decisione in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in un condominio devono ritenersi comuni tutte le opere, installazioni e manufatti che servono all’uso ed al godimento comune e, conseguentemente anche l’antenna centralizzata, in quanto trattasi di bene non utilizzabile in maniera personale e diretta da ciascun condomino ma che necessità di un’attività di impianto e gestione la cui istituzione compete all’assemblea.
Da tale premessa il Supremo Collegio ha specificato che: “L’assemblea con delibera a maggioranza ha quindi il potere di modificare, sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini”.
L’antenna centralizzata è infatti un bene di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Da ciò consegue che con la delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma stabilisce di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale.

Quotidiano del Condominio

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