SANZIONI PER LA RITARDATA PROROGA O RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN CEDOLARE SECCA

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UNIONE  PICCOLI   PROPRIETARI  IMMOBILIARI   COMMISSIONE FISCALE

 

SANZIONI PER LA RITARDATA PROROGA O RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN
CEDOLARE SECCA
Con l’entrata in vigore della L. 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, il 3
dicembre 2016 il legislatore ha chiarito una volta per tutte le conseguenze della mancata comunicazione
della proroga del contratto di locazione con cedolare secca, attenuando le conseguenze negative
derivanti dalla mera violazione formale così perpetrata.
In particolare, la nuova norma dell’art. 3, comma 3, del DLgs 14 marzo 2011, n. 23, prevede, oggi, che:
• la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta
la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il
contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della
cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro
della dichiarazione dei redditi;
• in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione o alla proroga, anche
tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare
secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione, indipendentemente dalla durata
della proroga, di:
− 100,00 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni;
− 50,00 euro, se il ritardo è pari o inferiore a 30 giorni.
Il versamento di tale sanzione è indipendente dal numero dei comproprietari che hanno optato per la
cedolare secca nonostante alcuni uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate richiedano il pagamento per
ogni proprietario.
Nel corso di Telefisco del 02 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, applicando il
principio del favor rei, la mancata comunicazione della proroga del contratto avvenuta prima del 3
dicembre 2016 non determina alcuna revoca dell’opzione per la cedolare secca. La nuova disposizione
di carattere procedurale trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga che
andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, purché sia stata già espressa l’opzione per la cedolare
secca (al momento della registrazione iniziale del contratto o in una delle annualità successive alla
prima) e il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l’applicazione del regime
sostitutivo in esame.
Roma, 08 febbraio 2017
La Commissione Fiscale Nazionale UPPI

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