SCOPRI COME RISPARMIARE CON L’IMU AGEVOLATA!!

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Di seguito alcune FAQ inerenti l’IMU  a Reggio Calabria!!!

1) Su quali immobili grava l’IMU a Reggio Calabria?

 Sono soggetti alla tassazione IMU tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale

 (a condizione che l’abitazione principale non rientri nelle categorie A/1 – A/7 o A/8)!

 

2) Quali sono le aliquote IMU a Reggio Calabria sugli immobili?

Le aliquote IMU da applicare sugli immobili sono:

– 10,60/per mille l’aliquota ordinaria;

– 6,00/ per mille è l’aliquota agevolata deliberata dalla giunta Falcomatà per gli immobili 

concessi in comodato o in locazione agevolata ad uso abitativo.

– 4,5/per mille è l’aliquota da applicare SOLO sui contratti agevolati, perchè sull’aliquota del 6/per mille  

si applica lo sconto del 25% deliberato da Renzi tramite legge di stabilità.

 

 3) Come posso usufruire dell’aliquota IMU agevolata?

 Per usufruire dell’aliquota IMU agevolata  e solo nei casi in cui  sia stato 

stipulato un corretto contratto di locazione abitativa agevolata, bisogna

presentare l’istanza con la richiesta della agevolazione che, deve essere presentata

all’ufficio tributi del nostro Comune dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

Di seguito un pratico esempio di quanto è possibile risparmiare grazie ad un contratto di tipo agevolato:

Se ho un immobile, affittato con un contratto di locazione agevolata, e con una rendita catastale di €.400,00.
L’IMU totale con l’aliquota del 10,60% è di €.712,00 annui, 
L’IMU totale con l’aliquota del 4,50/per mille è pari ad €.302,00 annui
Il risparmio è di ben €.410,00!!!!!!

 4) Ho un contratto di comodato, ad uso gratuito in favore di mio figlio,  debitamente registrato e già in vigore per il 2016 quale agevolazione si applica?

L’agevolazione prevista per i comodati d’uso gratuito è la riduzione del 50% dell’imponibile IMU.

Per usufruire della riduzione i si deve essere proprietari di un solo immobile  oppure di massimo due immobili. 

Gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del comodante (colui che cede il comodato d’uso). 

I casi di non applicabilità della riduzione sono tanti, infatti non si può applicare la riduzione:

  1. se si possiedono tre (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
  2. se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;
  3. se il comodante risiede nel Comune A e l’immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A);
  4. se il comodante risiede all’estero;
  5. se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;
  6. se il comodato è tra nonni e nipoti.
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