Superbonus, è agevolabile il compenso dell’amministratore di condominio?

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Il compenso dell’amministratore di condominio può essere agevolato con il Superbonus, ma solo ad una condizione. La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare 23/E/2022 ha raggruppato tutti i chiarimenti forniti, negli ultimi mesi, con le risposte alle istanze di interpello.

Superbonus, la detrazione e i costi strettamente correlati

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus non spetta solo per gli interventi di efficientamento energetico e per i lavori antisismici, ma anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Per fare degli esempi, la circolare cita i costi per espletare la gara d’appalto (quando i lavori vengono realizzati in un edificio IACP che funge da Stazione appaltante).

In passato, l’Agenzia ha chiarito che si ha diritto al Superbonus quando si sostituiscono i decori della facciata, a condizione che un tecnico attesti che tali lavorazioni siano correlate ai lavori di coibentazione della facciata.

Superbonus, il compenso dell’amministratore

La stessa logica deve essere utilizzata per capire se il compenso del professionista è agevolabile.

I costi per le spese professionali, scrive l’Agenzia, sono agevolabili e concorrono al limite di spesa ammesso alla detrazione se la prestazione professionale è caratterizzata da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione. La prestazione deve quindi risultare obbligatoria e prodromica alla realizzazione degli interventi stessi.

Il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese ammesse al Superbonus perché gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico, da imputare alle spese generali di condominio.

La situazione cambia se l’amministratore è nominato responsabile dei lavori. In tal caso, illustra la circolare, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Fonte: Edilportale.com

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