Check-up sulle esenzioni Imu

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Più condizioni ma anche più certezze per l’esenzione Imu sulla casa principale. A circa dieci giorni dalla scadenza del pagamento della prima rata Imu (il 16 giugno, infatti, è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto senza interessi e sanzioni), è ora di fare una verifica sulle novità in tema di esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale. Per esempio, se i coniugi fissano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. La scelta dell’immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi.

Le regole per la prima casa. Dunque, limiti stringenti per l’abitazione principale. Non è più consentito fruire due volte del beneficio fiscale per i coniugi che hanno fissato la residenza in immobili diversi. Lo ha stabilito l’articolo 5 decies del cosiddetto decreto legge Fisco-Lavoro (146/2021), in sede di conversione in legge (215/2021). La nuova disposizione, che ha modificato la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, ha limitato l’esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili ubicati in luoghi differenti. Non può più essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. La ratio legis è quella di porre fine al notevole contenzioso cui ha dato luogo la vexata quaestio, incentivato dalle più disparate interpretazioni fornite dai giudici di merito, spesso non in linea con quanto affermato dalla Cassazione. Va ricordato che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

L’esenzione tra prassi e giurisprudenza. L’agevolazione riguardante l’imposta municipale sulla prima casa è stata da sempre dibattuta. Da tempo esiste una divergenza di opinioni non solo all’interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il ministero dell’economia e delle finanze. Secondo il ministero il trattamento agevolato doveva essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi fossero ubicati in comuni diversi.

I giudici di legittimità, invece, hanno assunto una posizione piuttosto rigida, sostenendo che l’agevolazione per l’abitazione principale non può essere affatto riconosciuta, neppure limitatamente a un solo immobile, se lo stesso non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l’esenzione non spetta né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Il principio è stato ribadito con l’ordinanza 17408/2021. In particolare, non è consentito all’interessato di fornire alcuna altra prova, per fruire dell’esenzione, diversa rispetto ai requisiti fissati dalla legge. Per la Suprema corte, se due coniugi non separati legalmente hanno la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, e unica deve essere anche l’abitazione principale a esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario, o titolare di altro diritto reale, non ha alcun diritto all’agevolazione se l’immobile non costituisce anche la dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della prima casa del suo nucleo familiare. Per la Suprema corte, il legislatore intende impedire che «la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici».

Pertanto, residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere (Cassazione, ordinanza 2194/2021). Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due o più immobili utilizzati come prima casa. Con l’ordinanza 29505/2021, gli Ermellini hanno chiarito che i bassi consumi elettrici possono costituire fonte di prova atta a contrastare la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, a cui l’amministrazione comunale può fare ricorso per disconoscere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale. Le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria, che può essere desunta dal giudice da qualsiasi fonte di convincimento.

Gli altri limiti. Le restrizioni per l’esenzione dell’immobile adibito a prima casa valgono anche per il numero delle unità immobiliari. L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. Altrimenti, i singoli immobili sono soggetti a imposizione autonomamente, in base alla propria rendita. Ormai è chiaro che l’uso di fatto di due immobili non consente di fruire dell’esenzione dal pagamento per entrambi. Per avere diritto all’agevolazione il contribuente deve provvedere al loro all’accatastamento unitario. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Alcuni vincoli sono posti, infine, anche alle pertinenze. È richiesta la contiguità degli immobili. La commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3376/2018) ha sostenuto che non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. È necessaria anche la contiguità spaziale per avere diritto all’esenzione. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale.

Fonte: italiaoggi

 

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