Direttore lavori: non ha responsabilità di sicurezza nel cantiere

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Sentenza Cassazione penale n. 15157 del 22 aprile 2022: la responsabilità dei direttore deve risultare da una delega diretta dal datore di lavoro
Con sentenza del 17 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale il legale rappresentante di una impresa edile esecutrice di lavori di restauro e il direttore dei lavori, sono stati ritenuti responsabili della violazione del disposto degli artt. 112, 122 e 126 d. Igs. 81/2008, che aveva causato a un dipendente un infortunio sul lavoro , (caduta dal muretto che stava realizzando sul terrapieno sottostante) con lesioni personali gravi.
La difesa del datore di lavoro respingeva la responsabilità sottolineando l’imprudenza del comportamento del lavoratore, manovale esperto, che aveva autonomamente deciso di rimuovere le protezioni predisposte dall’impresa per evitare cadute per effettuare il lavoro. Inoltre chiamava in causa il direttore dei lavori accusandolo di ingerenza, per aver incaricato il manovale del lavoro per il quale non erano ancora state predisposte le misure di sicurezza più adeguate.
La difesa del direttore dei lavori precisava, contestando la ricostruzione della corte territoriale, che la sua presenza era assidua per verificare la buona condotta dei lavori e come previsto dal d.m. del 3 settembre 1997, n. 417, sulla Tariffa degli Ingegneri ed Architetti, stabilisce che spettino al Direttore dei lavori:
– la direzione e l’alta sorveglianza con visite periodiche nel numero necessario – a suo esclusivo giudizio-
– l’emanazione gli ordini per l’attuazione dell’opera
– le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori
– assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento,
– mentre è esclusa dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l’assistenza giornaliera ai lavori.
La Cassazione respinge i motivi di ricorso dell’impresario, specificando in particolare che per essere abnorme il comportamento del lavoratore non deve essere imprevedibile, ma del tutto estraneo alle mansioni e al contesto mentre, nel caso di specie il comportamento tenuto dal lavoratore non eccedeva dalle mansioni assegnategli, e non era esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro.
Conferma quindi la responsabilità piena del legale rappresentante dell’impresa edile per non aver predisposto tutte le dovute precauzioni di sicurezza, in particolare per la necessità di realizzare lavori in quota, la presenza del parapetto rimosso dal lavoratore non era comunque sufficiente.
Vengono ritenute invece fondate le motivazioni del direttore dei lavori . Tale figura, se non previsto per contratto, non è responsabile del rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (che sono responsabilità diretta del committente) e del datore di lavoro e soggetti che lui delega direttamente.
La Cassazione precisa che il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere anche in caso di infortuni solo quando si inserisca, anche solo di fatto, nell’organizzazione del cantiere, “assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica”. Tale situazione deve però essere provata con testimoni o altre evidenze. Il fatto che egli avesse svolto mansioni organizzative e di verifica sulla sicurezza non era stato provato, per cui la suprema Corte accoglie il suo ricorso e cassa la sentenza.

Quotidiano Del Condominio

 

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