Genitori affidatari senza Imu

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A poco meno di due settimane dalla scadenza dell’acconto Imu, fissata per il prossimo 16 giugno, è necessario conoscere le agevolazioni di cui fruiscono alcune categorie di soggetti. Con la nuova Imu, dal 2020, spetta l’esenzione anche ai genitori affidatari dei figli e non solo ai coniugi. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, infatti, è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale.
Pertanto, essendo la casa familiare assegnata ex lege, il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione. Sulla questione si è espresso con una nota il ministero dell’economia e delle finanze, con la quale ha anche precisato che il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare l’Imu per la propria quota di possesso. E’ stata rilevata l’erroneità di alcune scelte regolamentari deliberate dalle amministrazioni locali e sono state censurate alcune disposizioni adottate, tra cui quella riguardante gli obblighi che incombono sui genitori per il pagamento dell’imposta municipale, anche in caso di separazione o divorzio.
Secondo la tesi ministeriale, il coniuge affidatario è esonerato dal pagamento del tributo. L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale. Unico soggetto passivo dell’imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione. Tuttavia l’articolo 1, comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019) ha disposto l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente, sempre che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Altrimenti, beneficia dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, come avviene normalmente. Quindi, l’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In caso contrario l’assimilazione non avrebbe senso. L’agevolazione non può essere condizionata dalla prova dei requisiti richiesti ordinariamente. In effetti, l’unità immobiliare nella quale il genitore affidatario risiede e dimora costituisce già di per sé la prima casa di abitazione. Al contempo il genitore non affidatario, anche se comproprietario dell’immobile, non è tenuto a pagare il tributo.
Il ministero è intervenuto sulla questione de qua per rettificare la norma regolamentare adottata da alcuni enti locali, nella parte in cui avevano stabilito che la quota del genitore non assegnatario fosse imponibile, mentre quella dell’altro genitore, affidatario, fosse soggetta alla verifica dei requisiti: vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile, per fruire dell’esenzione.
In effetti, l’assegnazione della casa familiare viene disposta con un provvedimento giudiziale non sindacabile dall’amministrazione comunale. Dunque, non assume rilevanza la proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti, né devono essere comprovati, in caso di assimilazione, i requisiti della residenza e della dimora da parte del genitore assegnatario. Va ricordato che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Fonte: italiaoggi

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