Superbonus e unifamiliari, come si calcola il 30% dei lavori

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Per  effetto del Decreto aiuti per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario provare che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori.
Per raggiungere questo 30% il proprietario può decidere se conteggiare:
– solo i lavori agevolati con il Superbonus;
– i lavori agevolati con il Superbonus, con altri bonus e non agevolati.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti, la normativa prevedeva che entro il 30 settembr dovesse essere realizzato il 30% di tutti i lavori previsti sull’abitazione. Adesso, invece, il calcolo del 30% può (non deve) tenere conto dell’intervento complessivo, ma anche di parte di esso.

In altre parole, è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includendo anche altri lavori, agevolati con altre detrazioni o non agevolati, effettuati sul medesimo immobile. Il Decreto Aiuti ha dato quindi maggiore libertà ai committenti per consentire di raggiungere con più facilità il traguardo dell’agevolazione.

Sull’argomento si è espresso anche il gruppo di lavoro sul Superbonus della Rete delle Professioni Tecniche. RPT ha elaborato un parere che è stato discusso anche dalla “Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate”, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro di RPT. Con il parere, è stato spiegato che, se il committente sceglie di considerare tutti i lavori (e non solo con quelli agevolati), per le verifiche bisogna fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, come da titolo edilizio.

La percentuale del 30%, si legge nel parere, può essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni.

Non è necessario, continua il gruppo di lavoro, protocollare uno Stato d’Avanzamento Lavori. Il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nei titoli abilitativi. Il SAL può essere accompagnato da libretto delle misure, documentazione fotografica, e, più in generale, da tutte quelle informazioni ritenute utili ad una eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Nel parere ci sono infine i criteri per la determinazione del SAL:
– l’importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30% è quello totale degli interventi da realizzare in base ai contratti d’appalto stipulati (non soltanto l’importo totale ammesso al bonus);
– se sono presenti opere realizzate, queste devono essere quantificate e contabilizzate sulla base del computo metrico generale;
– sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
– sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.
Fonte: Edilportale.com

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