Uppi e Camera Tributaria di Reggio Calabria intervengono sulla definizione agevolata dei tributi

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A seguito di numerose segnalazioni pervenute agli Uffici, la Direzione Tributaria della sede Uppi di Reggio Calabria, in interlocuzione con la Camera Tributaria di Reggio Calabria, in persona del suo presidente, Avv. Antonino Quattrone, comunicano quanto segue:

In merito alla definizione agevolata promossa dal Comune di Reggio Calabria si chiarisce come in termine per l’avanzamento della richiesta di avvio della procedura di definizione. Si rappresenta la necessità di operare una proroga almeno sino al 30 ottobre 2023.

Ancora, in conseguenza di numerosi dubbi interpretativi degli atti amministrativi inerenti la procedura di accesso alla rottamazione avanzati da cittadini si effettuano i seguenti chiarimenti.

In primo luogo si segnala all’utenza come la categoria di carichi pendenti (cartelle riguardanti debiti per mancato versamento di tributi, acqua e per le sanzioni) risultanti dalla richiesta dell’estratto debitorio è limitata ai soli carichi che l’Ente ritiene rottamabili. Ai fini della definizione agevolata dei carichi riscossi coattivamente in via diretta da parte del Comune, il debito deve risultare da:

Un’ingiunzione fiscale di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;

Un avviso di accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

Il medesimo estratto debitorio, dunque, non riguarda la complessiva posizione debitoria dell’utente, che può ricomprendere anche ulteriori debiti non presenti nell’estratto richiesto.

Pertanto si consiglia al cittadino che vuole conoscere integralmente la propria posizione debitoria complessiva con l’Ente di presentare apposita istanza di accesso agli atti in cui si richiede esplicitamente copia dell’estratto della propria posizione debitoria.

In secondo luogo si rappresenta come l’accesso alla piattaforma sia ad oggi effettuabile con SPID, mentre invece non risulta funzionante l’accesso effettuato mediante Carta di Identità Elettronica (CIE).

Ancora, con riferimento alla classe di debiti rottamabili si segnala come, tra gli altri, siano certamente ricompresi nella rottamazione taluni debiti maturati dopo il 2014 e precisamente:

– la Tari del 2015;

– la Tari del 2016;

– nonché tutte le ipotesi di contestazione per omessa o infedele dichiarazione relative al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 ed il mese di aprile 2022.

Restano inoltre fuori dalla rottamazione tutti gli avvisi notificati e relativi all’anno in corso.

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